AUTOFATTURA: cosa fare con la fatturazione elettronica
Cosa fare in caso di registrazione di un documento autofattura da gennaio 2019 con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica?
Vediamo prima in quali casi è necessario registrare un’autofattura:
- per il mancato ricevimento di una fattura o per ricevimento di una fattura irregolare
- acquisti di beni o servizi da soggetti NON residenti nell’Unione Europea
- cessione di beni aziendali in omaggio
- autoconsumo di beni o servizi che l’azienda produce/presta
Sostanzialmente l’autofattura (ai sensi dell’art. 6 comme 8, lettere a) e b), del DLgs. 471/97) è un documento fiscale che un’impresa o un libero professionista fa a se stesso quindi l’obbligo di applicazione dell’IVA e dell’emissione di fattura è a carico del destinatario. L’autofattura deve essere emessa nel momento in cui viene realizzata la prestazione, in particolare nel caso di compravendita l’obbligo sorge al momento della consegna o spedizione dei beni mentre per la fornitura dei servizi all’atto del pagamento.
Ecco come comportarsi in caso di registrazione di autofattura
Con il provvedimento attuativo n.89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche. In caso di autofattura il documento dovrà essere comunicato al Sistema di Interscambio (SdI) nello stesso modo di una fattura ma con il suo codice identificativo TD20 (vedi approfondimenti tecnici sul sito Agenzia delle Entrate)
Questa procedura, compresa la comunicazione al SdI, potrà essere utilizzata in caso di irregolarità o nei casi in cui il cliente non riceve fattura dal fornitore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione; per gli altri casi NON E’ PREVISTA la comunicazione telematica. Ovviamente la controparte deve avere stabile organizzazione o sia residente sul territorio nazionale; in caso contrario bisognerà procedere come si è sempre fatto con l’invio del documento in formato cartaceo.
Stesso discorso va fatto per le note di variazione, in aumento o diminuzione ia fini IVA, che dovranno essere obbligatoriamente comunicate in formato elettronico XML. Nulla cambia riguardo ai presupposti e ai casi di emissione che continueranno ad essere quelli specificati dall’art. 26 del Decreto IVA.
Si precisa però che laddove ci sia un evidente errore di compilazione (si pensi, per esempio, all’indicazione su fattura di un’aliquota IVA non congruente con il valore dell’imposta) questa compilazione comporterebbe lo scarto del file da parte dell’SdI, quindi non sarà necessario emettere nota di credito ai fini IVA per la rettifica. Diversamente se la fattura contiene un errore NON rilevato dall’SdI (per esempio nella ragione sociale del cliente), per correggere l’operazione sarà necessario emettere una nota credito ai fini IVA.
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